Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.
2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.