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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.294.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.294.
irricevibile

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro importante funzione di presidio sanitario unico e indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale.
  164-ter. Agli oneri derivanti dal comma 164-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante modifica del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituendo le parole: «6 per cento» con le parole: «6,05 per cento per l'anno 2017 e 6,1 per cento a decorrere dall'anno 2018».