Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
148-bis. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera b-bis) è soppressa.
148-ter. All'articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», aggiungere le parole: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».