stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.213.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.213.
irricevibile

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:
   «Art. 117-ter. – (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
   2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
   3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».