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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.66.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.66.
irricevibile

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 la parola: «direttamente» è soppressa e dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel albo di cui all'articolo 157».
  24-ter. Dopo l'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è aggiunto il seguente:

Art. 156-bis.

  1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'Ivass provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319 codice delle assicurazioni.».