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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.56.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.56.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore».
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;
   c) al comma 10, dopo la parola: «interessi», sono inserite le seguenti: «o quando non sia effettuata alcuna offerta,».