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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.46.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.46.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo».