Al comma 185, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui al comma 20 e al presente comma;
Conseguentemente al comma 2, capoverso articolo 145-bis, comma 1, sostituire la parola: civili con le parole: amministrativi e giudiziari.