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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.353.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.353.

  Al comma 180, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere una disciplina per lo sviluppo del car pooling, definito come:
    1) una modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;
    2) prevedere che per il car pooling siano ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condiviso tra gli utenti, il cui importo debba essere preventivamente concordato e non possa essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sull'itinerario in oggetto e non possa determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico dei passeggeri che condividono il viaggio all'interno di uno stesso veicolo non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti;
    3) un contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile che non si configuri come attività d'impresa di trasporto di persone.