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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.31.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.31.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4 inserire infine, i seguenti periodi: Lo sconto, di cui al presente comma, deve portare all'equiparazione del premio, per coloro che abbiano le medesime caratteristiche soggettive e siano collocati nelle medesime classe di merito, tra gli assicurati di cui al comma 3 e quelli delle regioni a più bassa sinistrosità, e dopo il comma 4 inserire il seguente: 4-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali, ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato.