Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:
175-bis. All'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione della proposta» sono soppresse;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 90 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 15 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2».