Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
171-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo la parola: «motocarrozzetta,» è aggiunta la seguente: «velocipede,»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I conducenti che esercitano il servizio esclusivamente con velocipedi sono esentati, ai fini di cui al presente articolo, dal possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 2»;
c) all'articolo 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Dall'entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di vendita privata della licenza di cui al comma 1. La licenza è rimessa al sindaco con un'adeguata compensazione a favore del titolare della licenza o, in caso di morte, a un suo erede.
4-ter. I comuni possono altresì rilasciare, al fine di favorire la mobilità urbana, previa deliberazione motivatamente assunta, titoli di autorizzazione temporanea per l'esercizio del servizio di taxi di durata pari all'esigenza indicata nella relativa motivazione.».