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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.303.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.303.
irricevibile

  Dopo il comma 168, inserire il seguente:
  168-bis. Dopo l'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente: «Art. 14-bis. (Servizi tecnologici per la mobilità). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
  3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
  5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono altresì svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
  6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità:
   a) si dotano di un'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per la copertura dei danni del soggetto trasportato;
   b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda del servizio;
   c) verificano annualmente l'efficienza del veicolo e la validità della patente di guida del conducente;
   d) verificano annualmente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7;
   e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
   f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;
   g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano un'apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
   h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
   i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.
   l) rendono identificabile la vettura con un'apposita targhetta secondo le indicazioni fornite dalle regioni.

  7. Ai fini della sicurezza del soggetto trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
   a) aver compiuto ventuno anni e possedere la patente di guida da almeno tre anni;
   b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente di guida;
   c) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 120 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   d) essere in possesso di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli;
   e) esercitare il servizio con un veicolo immatricolato da non più di sei anni.

  8. Sull'osservanza dei requisiti di cui al presente articolo vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.