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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.299.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.299.
irricevibile

  Dopo il comma 166 aggiungere i seguenti:
  166-bis. Il numero 6) della lettera a) e il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, sono abrogati.
  166-ter. La coltivazione della cannabis con un contenuto di principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 per cento può essere effettuata soltanto da maggiorenni o minorenni emancipati, secondo le disposizioni del presente comma. Il coltivatore di cannabis è tenuto a comunicare all'ufficio dell'assessorato regionale competente e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente l'intenzione di coltivare professionalmente la cannabis e il luogo dove intende impiantare la coltivazione. Nella comunicazione devono essere indicati:
   a) il nome della varietà di cannabis utilizzata;
   b) la quantità di seme utilizzata per ettaro, la superficie seminata, la localizzazione delle particelle catastali e i relativi mappali;
   c) il nome, l'indirizzo e l'eventuale recapito telefonico del produttore;
   d) la data prevista per l'inizio della coltivazione.

  La comunicazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno antecedente la data prevista per l'inizio della coltivazione. Il coltivatore di cannabis ha l'obbligo, altresì, di conservare, nella documentazione relativa alla coltivazione della cannabis, il disciplinare per il campionamento della coltura. In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente comma, il coltivatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-novies. La coltivazione della cannabis può essere effettuata esclusivamente secondo i princìpi dell'attività agricola biologica disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e dal regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010. Nel caso di violazione delle norme sull'attività agricola biologica, al coltivatore di cannabis si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro nonché l'interdizione dall'attività di produzione di cannabis per un periodo da un anno a cinque anni. Nel caso in cui siano omesse tutte le comunicazioni alle competenti autorità e nel caso in cui il numero delle piante coltivate e detenute ecceda il numero di tre, ma non il numero di dieci, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro. Chiunque coltiva un numero di piante superiore a dieci è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da un milione di euro a 50 milioni di euro. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-novies. Sono consentite alle persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile, nel limite massimo di tre, e del prodotto da esse ottenuto, non destinati al commercio e alla vendita autorizzati secondo le disposizioni del comma 166-quater. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente deve inviare all'ufficio dell'assessorato regionale competente una comunicazione recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione; alla comunicazione è allegata la copia di un documento di identità valido dell'interessato. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Nel caso in cui il numero delle piante coltivate e detenute ecceda il numero di tre ma non il numero di dieci, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-novies. È comunque vietata l'importazione di cannabis. Chiunque violi la disposizione del periodo precedente è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 10 milioni di euro a 100 milioni di euro. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-novies.
  166-quater. Il commercio all'ingrosso e la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati sono legali e possono essere esercitati da maggiorenni o da minorenni emancipati. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni al commercio e alla vendita della cannabis e dei suoi derivati, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita all'ingrosso e al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio. Sulle confezioni di cannabis e dei suoi derivati destinate alla vendita al minuto devono essere specificati il livello di principio attivo THC presente nella sostanza, la provenienza geografica della stessa e l'avvertimento che il fumo della sostanza della cannabis e dei suoi derivati produce effetti negativi per la salute. È vietata la cessione della cannabis e dei suoi derivati ai minori di anni diciotto. In caso di violazione il contravventore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro e con la revoca dell'autorizzazione al commercio e alla vendita della cannabis e dei suoi derivati. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-novies.
  166-quinquies. Chiunque ceda, fuori degli esercizi commerciali autorizzati, cannabis a un minore di anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-novies.
  166-sexies. Le persone fisiche, gli enti e le imprese che producono e trasformano a scopo commerciale cannabis e suoi derivati devono trasmettere trimestralmente al Ministero della salute e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un rapporto sulla natura e sulla quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la trasformazione della cannabis, indicando la quantità e la qualità delle sostanze ricavate e di quelle vendute nel corso del trimestre precedente. Per il fine di cui al primo periodo, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedono, d'intesa tra loro, all'istituzione dell'Anagrafe pubblica della cannabis e dei suoi derivati prodotti a scopo commerciale in Italia, consultabile in formato libero e aperto nei siti internet istituzionali dei medesimi Ministeri. Nell'anagrafe di cui al periodo precedente devono sempre essere indicate chiaramente le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita, con particolare riguardo alla quantità e alla qualità del principio attivo contenuto in ogni prodotto. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto devono essere specificati il livello di principio attivo presente nel prodotto, la sua provenienza, l'indicazione delle malattie che possono essere curate e di quelle che possono essere prevenute mediante il consumo e l'avvertimento degli effetti nocivi per la salute. Il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati è svolto dalla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute.
  166-septies. Gli enti locali, nel rispetto di quanto previsto al comma 166-quater, individuano luoghi nei quali è consentito l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati.
  I suddetti luoghi devono distare almeno 500 metri da edifici scolastici, ospedalieri e di culto, da caserme e stazioni dei mezzi di trasporto pubblici, da impianti sportivi e da luoghi di ritrovo di giovani. Con le modalità di cui al primo periodo possono altresì essere individuati luoghi pubblici nei quali è espressamente vietato l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati.
  166-octies. La cannabis e i derivati di essa sono assimilati ai tabacchi lavorati, ai sensi dell'articolo 39-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per l'applicazione dell'accisa e delle relative sanzioni.
  166-novies. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il lavoro, la cui dotazione è costituita dal gettito derivante dall'imposizione fiscale sull'attività di produzione e di vendita della cannabis e dei suoi derivati nonché dalle sanzioni irrogate ai sensi della presente legge. Il Fondo è destinato al finanziamento della riduzione delle imposte sui redditi di lavoro mediante l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di una quota, pari a 1.000 euro, del reddito mensile imponibile. I dati relativi all'applicazione dell'esenzione di cui al periodo precedente sono divulgati mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  166-decies. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
   a) all'andamento delle vendite al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati in ciascuna regione, con specifico riguardo alle aree metropolitane, nonché all'importo dei proventi fiscali ottenuti e versati al Fondo per il lavoro di cui al comma 166-novies nonché all'utilizzazione specifica degli stessi proventi per ogni provvedimento adottato nell'ambito delle finalità del medesimo Fondo;
   b) alle fasce di età dei consumatori della cannabis e dei suoi derivati;
   c) agli accordi internazionali conclusi dal Governo italiano con gli Stati che producono cannabis e suoi derivati e all'incidenza degli accordi stessi sull'economia di tali Stati;
   d) all'eventuale persistenza del mercato clandestino della cannabis e dei suoi derivati e alle relative caratteristiche;
   e) all'andamento delle tossicodipendenze in Italia;
   f) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della cannabis e dei prodotti da essa derivati.