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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.295.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.295.
irricevibile

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 510.000 euro»;
   b) al quinto periodo, le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 360.000 euro».

  164-ter. Agli oneri derivanti dal comma 164-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante modifica del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sostituendo le parole: «6 per cento» con le parole: «6,05 per cento per l'anno 2017 e 6,1 per cento a decorrere dall'anno 2018».