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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.291.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.291.
irricevibile

  Al comma 163, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
   All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8 comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. La vendita al pubblico è vietata agli gli esercizi commerciali la cui titolarità, eccedente il numero di quattro esercizi, è in capo ad un unico soggetto. Non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la vendita dei farmaci in oggetto. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata a monitoraggio e valutazione dell'attuale sistema di esercizi commerciali da parte del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni. La concessione di nuovi esercizi commerciali è riservata a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia».