Dopo il comma 161 aggiungere il seguente:
161-bis. I servizi di teleprenotazione ed auto analisi sono garantiti in regime di libera scelta da parte del cittadino e consentiti dalle Regioni e Provincie autonome agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006.