Dopo il comma 158 aggiungere il seguente:
158-bis. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.