Dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
153-bis. Nell'ambito dell'amministrazione e della direzione tecnica delle società di cui al comma 149 della presente legge, allo scopo di garantire una maggiore tutela della committenza, i soggetti, anche eventualmente delegati, che in nome e per conto della società sono chiamati a trattare e sottoscrivere contratti che prevedono prestazioni di ingegneria e architettura, devono essere professionisti iscritti agli albi delle professioni tecniche.