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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.217.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.217.

  Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, inserire il seguente periodo:
  «Ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore o nell'interesse del socio non professionista, nonché di società dallo stesso controllate o allo stesso collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o comunque dallo stesso, anche per interposta persona, partecipate. Il socio non professionista deve avere altresì i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo degli avvocati, non deve aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a un anno di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non deve essere stato radiato o cancellato da un ordine o collegio professionale per motivi disciplinari. La violazione di tali previsioni comporta di diritto l'esclusione del socio e costituisce illecito disciplinare per la società.».