Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 141 del presente articolo, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;
b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data di domanda di residenza;
c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro.