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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.194.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.194.
irricevibile

  Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
  120-bis. I comuni istituiscono, in favore dei proprietari di veicoli totalmente elettrici e nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, aree a parcheggio nei centri storici da destinare, su richiesta degli interessati, a locazione agevolata e comunque con un canone annuo non superiore a 300 euro. I comuni, altresì, stipulano convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica al fine di installare, in tali aree adibite a parcheggio, colonnine di ricarica elettrica, senza oneri per la finanza pubblica. Ai titolari della locazione agevolata l'uso delle colonnine di ricarica elettrica viene concesso a titolo gratuito.
  120-ter. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
  120-quater. Le Province individuano e realizzano, nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci e senza oneri per la finanza pubblica, aree per la ricarica dei veicoli elettrici stipulando convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica nelle intersezioni delle strade provinciali con le piste ciclabili e lungo le strade provinciali, con un intervallo massimo di 30 Km.