Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98-bis. Per le attività di cui all'articolo 23 comma 3, all'articolo 38, comma 2 e all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, non è previsto alcun riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale.