Al comma 79, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di autolettura, ovvero tali dati siano stai teleletti. Qualora il cliente finale abbia provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato.