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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.110.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.110.

  Al comma 44 sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:
  4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

  4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilità al comma 4-bis. Non è applicabile in alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso.