Al comma 2, dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. In caso di accettazione delle proposte di cui al comma 1-bis, le imprese di assicurazione sono tenute a risarcire i danni assicurati anche quando le informazioni fornite dal contraente, verificabili a norma del comma 1-ter, non siano corrette o veritiere, salvo il dolo del proponente.