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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.10.
irricevibile

  Al comma 2, dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:

  1-quater. In caso di accettazione delle proposte di cui al comma 1-bis, le imprese di assicurazione sono tenute a risarcire i danni assicurati anche quando le informazioni fornite dal contraente, verificabili a norma del comma 1-ter, non siano corrette o veritiere, salvo il dolo del proponente.