Al comma 159, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il 3 per cento dei profitti delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.