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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.7. in Assemblea riferita al C. 3012-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/06/2017  [ apri ]
1.7.

  Al comma 6, capoverso «Art. 132-ter» sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 con il seguente:

  2. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al primo periodo è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

ex 1. 12.