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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.51. in Assemblea riferita al C. 3012-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/06/2017  [ apri ]
1.51.

  Sostituire il comma 80, con il seguente:
  80. Nei casi in cui, in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di auto lettura, ovvero tali dati siano stati teleletti. Qualora il cliente finale abbia già provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

ex 1. 160.