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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.37. in Assemblea riferita al C. 3012-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/06/2017  [ apri ]
1.37.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  44. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;

  4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione»

ident. 1.38.