Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».