Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: I redditi prodotti dalla società tra avvocati sono parificati e considerati redditi di lavoro autonomo, anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.