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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.129. in Assemblea riferita al C. 3012-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/06/2017  [ apri ]
1.129.

  Sostituire il comma 154 con i seguenti:
  154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge 24 luglio 1985, n. 409 e successive modificazioni.
  154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34.
  154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n.183 del 2011 e successive modificazioni.
  154-quater. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari sono definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  155-quinquies. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ex identici 1. 254. e 1. 255