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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.75.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.75.
irricevibile

  Al comma 38, lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   «f) sottoscrizione o acquisizione, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse, fermi restando i divieti ed i limiti d'investimento definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo articolo 6, comma 5-bis;
   g) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio;»