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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.357.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.357.
irricevibile

  Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:
  184-bis. Dopo l'articolo 706 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente:
  «Art. 706-bis (Gare per l'assegnazione di aree non aviation all'interno del sedime aeroportuale).
  1. Il concessionario affida a soggetti terzi la gestione delle attività non aviation nell'ambito della concessione di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Parte III, Contratti di concessione.
  2. L'affidamento di cui al comma 1 avviene con procedure a evidenza pubblica.
  3. Le procedure per l'affidamento delle aree di cui al comma 1 sono organizzate in modo da assicurare la partecipazione di una pluralità di operatori diversi. Laddove ciò non sia possibile, il concessionario dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dell'intenzione di procedere all'affidamento di specifiche attività in via esclusiva, giustificando tale scelta. L'Autorità ha sessanta giorni di tempo per chiedere la riformulazione dell'affidamento, qualora le ragioni addotte non siano tali da giustificare una restrizione della concorrenza.
  4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate in modo tale da assicurare la parità di trattamento dei soggetti partecipanti, inclusi i soggetti il cui capitale societario sia partecipato dal concessionario.
  5. Al fine di garantire terzietà e trasparenza nella gestione delle attività affidate in sub-concessione, il concessionario non può partecipare direttamente alle procedure di cui ai commi 1 e 2, se non attraverso soggetti in regime di separazione societaria, con organi direttivi, personale, ragione sociale e bilanci societari distinti da quelli dal concessionario.
  6. Gli affidamenti diretti relativi alle sub-concessioni delle attività non aviation di cui al comma 1 cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».