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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.344.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.344.
irricevibile

  Dopo il comma 179, aggiungere i seguenti:
  179-bis. Nel rispetto degli articoli 1, 10, 35, 41 e 117 della Costituzione, la Repubblica promuove la tutela dell'interesse dell'impresa quale struttura sociale ed economica, anche in deroga ai trattati internazionali che ne vincolino il libero esercizio, ritenuto prevalente l'interesse nazionale al sostegno economico dell'attività imprenditoriali in straordinarie fasi congiunturali di grave crisi economica.
  179-ter. Ai sensi dell'articolo 1, della presente legge, considerata la grave crisi economica del settore del commercio sulle aree pubbliche, in deroga ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/123/UE, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    f-bis) al commercio sulle aree pubbliche.
   b) all'articolo 16:
    1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
   c) l'articolo 70 è abrogato;
  179-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza Unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU.