Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 3, sostituire le parole da:, i quali assicurano fino alla fine del comma, con le seguenti: È vietata alla società l'assunzione di incarico quando tale Incarico possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o altro cliente o, comunque, interferire con lo svolgimento dell'incarico. Al socio non professionista è vietato accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperti dal segreto professionale. I soci all'atto dell'assunzione dell'incarico devono dichiarare possibili conflitti di Interesse o incompatibilità. La violazione di tali obblighi comporta di diritto l'esclusione del socio e rappresenta illecito disciplinare sia per la società sia per il singolo professionista.».