Al comma 126, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Per ciascuna erogazione sono pubblicati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma devono rimanere comunque disponibili e accessibili pubblicamente anche negli anni successivi all'erogazione.