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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.142.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.142.
irricevibile

  Sostituire il comma 67 con il seguente:
  67. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ove siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, pone in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela; al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, i suddetti provvedimenti in particolare disciplinano le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti, nonché assicurano che:
   a) l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale;
   b) il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture;
   c) il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima;
   d) nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici;
   e) i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso.