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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.108.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/06/2017  [ apri ]
1.108.

  Sostituire il comma 44 con il seguente:
  44. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione espressa del consenso da parte dell'abbonato. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.