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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.34.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
9.34.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Il comma 5 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private è sostituito dal seguente:
  «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;

  1-ter. Al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia formulata alcuna offerta,»;
  1-quater. Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto».