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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.25.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
9.25.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: «due anni» sono inserite le seguenti: «In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».

ident. 9.23.