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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.05.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
9.05.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dame comunicazione all'altra compagnia»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141».