Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 148, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le parole: «, entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine, il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».