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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.90.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
7.90.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono stilla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee»;
   b) all'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;
   c) l'articolo 14 è abrogato.

ident. 7.92.7.96.