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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.9.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
7.9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni.