stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.17.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
7.17.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole da: l'ammontare a: lesioni fisiche e dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.