Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole da: l'ammontare a: lesioni fisiche e dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.