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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.04.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
6.04.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS apporta le necessarie modificazioni ai provvedimenti regolamentari in materia di disciplina della banca dati sinistri con l'obiettivo di pervenire progressivamente ad un regime di maggior favore tariffario verso i conducenti più virtuosi.
  2. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.