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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.8.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
4.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative, garantendo, in particolare, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».