Al comma 1 sostituire la lettera d) con le seguenti:
d) il comma 4 è sostituito dai seguente:
4. Nel rispetto delle esigenze di tutela della salute dei cittadini, in armonia con il principio della programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di evitare il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di 50 farmacie; di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e di non più del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.
d-bis) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: 4-bis. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dell'articolo 15 della legge n. 287/1990.